La Giunta Comunale è organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali. Alla Giunta Comunale residua la competenza di compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario o ai responsabili degli uffici e dei servizi secondo le norme di legge, di statuto o di regolamenti. (art. 46 dello statuto) La Giunta si compone dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sei. E' competenza del Sindaco stabilire l'esatto numero degli assessori da nominare. Gli assessori possono essere scelti tra i consiglieri comunali nonché tra i cittadini di notoria capacità e competenza, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per la carica di Consigliere e di Assessore. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto, anche se relatori. (Le attribuzioni della giunta comunale sono definite nell'articolo 52 delle Statuto)
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