null Informazioni e pagamento violazioni al Codice della Strada

Informazioni e pagamento violazioni al Codice della Strada

In questa sezione sono contenute tutte le informazioni relative alle violazioni del Codice della Strada e ai rispettivi pagamenti
Categorie

Costi e vincoli

 

  1. Descrizione

Chi riceve un verbale dalla Polizia Locale per violazione al Codice della Strada, può richiedere chiarimenti e/o informazioni, ai seguenti contatti:

Inoltre è possibile visualizzare i documenti relativi alla rilevazione della velocità tramite apparecchiatura elettronica  seguendo il percorso informatico www.comune.salicesalentino.le,it  home page ---siti tematici---consultazione dati infrazioni al C.d.S..


Tutte le sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. variano da un importo minimo ad un importo massimo.
Laddove consentito, il Codice della Strada prevede la possibilità di estinguere la violazione con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine tassativo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ai sensi dell'art. 202 C.d.S..   
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo è ridotto del 30%, escluse le spese di procedura e di notifica che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
In caso di mancato pagamento nei termini, ovvero dal 61° giorno, ed in assenza di ricorso entro il termine stabilito, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) oltre alle maggiorazioni e le spese di notifica e procedimento.    
Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione della somma dovuta. In tal caso, la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione del debito, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, c. 3 del codice, e l'acconto fornito.       
Il proprietario del mezzo o altro soggetto obbligato ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada, risponde solidalmente con il trasgressore per il pagamento della somma dovuta.

La procedura sanzionatoria può essere avviata in vari modi. I più frequenti sono:

  • emissione di un preavviso di accertamento di violazione al Codice della Strada;
  • contestazione di un verbale di accertamento infrazione, direttamente al trasgressore;
  • notificazione di verbale di accertamento di infrazione in un momento successivo a quello in cui la violazione è avvenuta (es. nel caso di sinistro stradale, nel caso di accertamento tramite apparecchiature elettroniche, ecc.) con notificazione al proprietario ed al trasgressore.

 Contestazione
Per contestazione si intende il momento in cui a seguito di un controllo su strada è stato consegnato e quindi “contestato” al trasgressore un verbale di violazione. Il rifiuto di firmare e/o di ricevere copia del verbale, da parte del responsabile della violazione, equivale a "notifica immediata" eseguita.

Notificazione
Per notificazione si intende la data in cui il verbale è stato recapitato al proprietario tramite servizio postale, messo comunale oppure tramite P.E.C.

Come si calcolano i tempi di notifica di un verbale elevato ai sensi del Codice della Strada
Premettiamo che la notificazione deve avvenire entro i termini stabiliti dalla legge:

  • 90 giorni per le violazioni da notificare in Italia
  • 360 giorni, per le violazioni commesse da veicoli il cui proprietario è residente all’estero.

 

La notificazione in Italia può avvenire secondo tre diverse modalità:

  • a mezzo del servizio postale;
  • a mezzo messo notificatore;
  • a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)

 

Notifica a mezzo servizio postale

Per la pubblica amministrazione procedente la fase di notificazione si ritiene andata a buon fine nel momento in cui il verbale è stato consegnato al soggetto incaricato di recapitarlo al destinatario. Ciò significa, come affermato dalla Corte Costituzionale, principio ad oggi recepito anche all’interno del Codice di Procedura Civile, che i termini di notificazione di un verbale (90 giorni in Italia e 360 all’estero) sono rispettati con la consegna all’ufficio preposto alla notifica (Poste Italiane, Poste private, Messi notificatori, altro) e per tali termini non opera la “decadenza” anche se la consegna dell’atto da parte dell’incaricato alla notificazione consegna l’atto stesso dopo il termine di 90 giorni (o 360 se all’estero).

Per il ricevente il procedimento di notifica è più articolato potendosi verificare:

  • attraverso consegna diretta al luogo indicato nella carta di circolazione;
  • oppure che, in caso di assenza temporanea, il postino depositi il verbale all’ufficio postale inviando la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). La legge che regolamenta tale fattispecie è la n. 890/82 denominata “Legge postale”. Trascorsi 10 giorni dal deposito della raccomandata, il verbale si intende notificato e quindi da quel giorno comincia il conteggio dei 5 o 60 giorni per pagare (art. 202 CdS) o proporre ricorso al Prefetto (art 203 C.d.S) oppure dei 30 giorni per fare opposizione presso il Giudice di Pace (art 204 bis C.d.S).

 Notificazione a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)

Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018) in tema di "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata" introduce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di notificare i verbali conseguenti alle violazioni del Codice della Strada tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), laddove sia disponibile un indirizzo PEC, in sostanza nei seguenti casi:

  • il destinatario abbia comunicato il proprio domicilio digitale alle banche dati ufficiali (INI-PEC, IPA)
  • il domicilio digitale sia stato dichiarato in fase di identificazione del trasgressore e/o dell’obbligato in solido.

In conclusione, la notifica tramite PEC, laddove sia disponibile un indirizzo PEC, rappresenta un obbligo per il Comando di Polizia che ha accertato la violazione al codice della strada e che ha l’obbligo di procedere alla notificazione della stessa.

Sconto del 30% sulla sanzione prevista

Chi commette un’infrazione può pagare la sanzione prevista con un importo ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione della violazione, notificazione.
Si tratta di un'opportunità che favorisce chi vuole mettersi subito in regola.
I verbali recano due importi: uno con la riduzione del 30% pagabile entro 5 giorni e uno “intero” qualora il pagamento avvenga dal 6° al 60° giorno.         
E’ ammessa la riduzione anche per le violazioni documentate con il semplice preavviso di accertamento lasciato sotto il tergicristallo del veicolo dalla Polizia Locale, come successivamente riportato. In quest’ultimo caso vengono altresì evitate le spese postali e di procedimento se viene corrisposto il pagamento entro 8 (otto) giorni. 

La riduzione del 30% NON si applica:

  • alle sanzioni pecuniarie delle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo;
  • alle sanzioni pecuniarie delle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente;
  • alle sanzioni pecuniarie di Regolamenti Comunali (es. sosta di veicoli a motore sul verde) e di leggi diverse dal Codice della Strada.

 Preavviso di accertamento
Il preavviso di violazione alle norme del Codice della Strada è il primo atto della Pubblica Amministrazione con il quale si dà notizia al cittadino (assente al momento dell’accertamento) di aver commesso una infrazione per la quale è applicabile una sanzione amministrativa. Il preavviso di violazione contiene tutti gli elementi utili: data e ora, luogo, veicolo, norma violata e la sanzione con esclusione del proprietario e/o della persona che ha commesso il fatto. Viene in genere posto sotto il tergicristallo anteriore del veicolo, consentendo al trasgressore di pagare unicamente l’importo della sanzione senza ulteriori costi.  
Per usufruire della riduzione del 30% sull’importo previsto per la sanzione in misura ridotta il pagamento deve avvenire entro 8 giorni successivi alla data dell’accertamento.  
Trascorsi gli 8 (otto) giorni previsti, l’infrazione verrà notificata, al proprietario del veicolo o altro obbligato in solido nei termini di legge.      
Qualora la violazione preveda la decurtazione di punti dalla patente per poter procedere al pagamento della sanzione e comunicare agli uffici competenti i dati della persona a cui dovranno essere decurtati i punti previsti è necessario attendere la notifica del verbale.

Verbale di contestazione    
Per il Codice della Strada, normalmente, il verbale di contestazione viene compilato dall'Agente di Polizia Locale sul posto della violazione e in presenza del trasgressore. Copia del verbale viene consegnata al trasgressore stesso che ha due possibilità per effettuare il pagamento della sanzione:

  • entro 5 giorni, usufruendo della riduzione del 30% sull’importo della sanzione in misura ridotta;
  • entro 60 giorni, versando l’importo pieno della sanzione in misura ridotta.

 

Decurtazione dei punti dalla patente di guida

Per alcune violazioni al Codice della Strada, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria, è prevista la decurtazione (sottrazione) di punti dalla patente di guida a carico del conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione.        
Quando il verbale è contestato direttamente al trasgressore (conducente), questo viene identificato dall'agente immediatamente e l’Ufficio competente provvederà alla comunicazione dei dati relativi alla patente di guida, sulla quale sarà applicata la decurtazione nei termini di legge.
In tutti casi in cui non sia possibile individuare l'identità del conducente responsabile dell'infrazione, (es. emissione di preavviso di accertamento di violazione, infrazioni rilevate con sistemi automatici, altro), la Polizia Locale notificherà un verbale al proprietario del veicolo, individuato tramite la consultazione di apposite banche dati, con il quale lo stesso è inoltre invitato a comunicare, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale i dati identificativi e della patente di guida di colui che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, dati che devono essere necessariamente forniti anche se vi è coincidenza tra proprietario del veicolo e trasgressore. La comunicazione è dovuta anche in presenza di ricorso avverso il verbale.      
Le modalità con cui detta dichiarazione deve essere effettuata sono le seguenti:

  • tramite raccomandata A/R compilando il modulo allegato al verbale a cui deve essere allegata copia fotostatica della patente di guida del trasgressore (sulla copia della patente deve essere attestata la conformità all'originale da parte del titolare);
  • inoltrando la dichiarazione e i relativi allegati da un indirizzo PEC al nostro indirizzo: pm.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it  o poliziamunicipale@comune.salicesalentino.le.it , richiedendo la conferma di lettura;
  • in alternativa, il modulo GIA’ COMPILATO può essere presentato al Front Office della Polizia Locale di Salice Salentino nei giorni ed orari di apertura al pubblico, possibilmente previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0832 731348;

 Si avvisa che:

  • la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla copia della patente di guida può essere presentata presso altri Comandi di Polizia Locale o altre forze di Polizia che ne cureranno l’inoltro alla Polizia Locale di Salice Salentino;
  • la dichiarazione in questione deve essere sottoscritta sia dal trasgressore. Nel caso in cui la dichiarazione non sia sottoscritta dal trasgressore, a quest'ultimo verrà notificato il verbale con aggravio di spese di notifica al solo fine di intervenire nel procedimento di decurtazione punti patente;
  • la mancata comunicazione dei dati del conducente comporta un'ulteriore sanzione così come previsto dall'art. 126 bis C.d.S. che verrà notificata con separato verbale;
  • la comunicazione è dovuta anche in presenza di ricorso avverso il verbale; l'omessa comunicazione nel termine di 60 giorni dalla notifica è sanzionata con una ulteriore sanzione pecuniaria.

Riscossione coattiva

Il mancato pagamento di una sanzione entro i termini indicati nel verbale ed in assenza di ricorso entro il termine stabilito, danno luogo all'avvio del processo di riscossione coattiva cui l'Ente provvede secondo la normativa vigente. In particolare l'Ufficio Contenzioso e Procedimenti esecutivi della Polizia Locale, invia avviso bonario di pagamento con la funzione di ricordare al contribuente la presenza di debiti, con invito a sanare la loro posizione. Alla lettera viene allegato il bollettino postale per effettuare il pagamento.    
Si tratta di una comunicazione non obbligatoria che il Comune di Salice Salentino ha deciso di inviare per avvisare gli interessati prima che venga avviata la procedura di recupero crediti.
Il mancato pagamento di una sanzione entro i termini indicati nel verbale rende quest’ultimo titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) con successiva emissione di cartella di pagamento da parte del Concessionario della Riscossione nella quale viene anche contabilizzata una maggiorazione del 10% semestrale oltre interessi e spese, decorrenti dalla data in cui il verbale è divenuto titolo esecutivo fino a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo. 
Altresì il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione della somma dovuta. In tal caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione del debito, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, c. 3 del codice, e l'acconto fornito.

  1. Requisiti del richiedente

Condizione di trasgressore o responsabile in solido con il medesimo

  1. Tempi

Per la notifica del verbale di accertamento

Ai sensi dell'art. 201 C.d.S., in tutti i casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata, il verbale di accertamento deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia identificato, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento entro 90 giorni decorrenti dal giorno in cui è il fatto è avvenuto.

Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia   sia  identificato successivamente alla   commissione   della  violazione la notificazione  può  essere  effettuata  agli  stessi entro 90 giorni dalla data in cui risultino dai  pubblici registri o  nell'archivio  nazionale  dei  veicoli  l'intestazione  del  veicolo   e   le   altre   indicazioni  identificative degli interessati o comunque dalla  data  in  cui la  pubblica  amministrazione  è  posta  in  grado  di  provvedere  alla  loro  identificazione.

           
Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall’accertamento della violazione.
Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro 90 giorni dall'accertamento della violazione.

Per il pagamento del verbale di accertamento

Tutte le sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. variano da un importo minimo ad un importo massimo.
Laddove consentito il Codice della Strada prevede la possibilità di estinguere la violazione con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine tassativo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo è ridotto del 30%, escluse le spese di procedura e di notifica che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
In caso di mancato pagamento nei termini, ovvero dal 61° giorno, ed in assenza di ricorso entro il termine stabilito, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) oltre alle maggiorazioni e le spese di notifica e procedimento.

Per la decurtazione punti dalla patente di guida del conducente

Nei casi in cui la violazioni al Codice della Strada preveda, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria, la decurtazione di punti dalla patente di guida e non sia stato possibile individuare l'identità del conducente responsabile dell'infrazione la Polizia Locale notificherà un verbale al proprietario del veicolo, individuato tramite la consultazione di apposite banche dati, con il quale lo stesso è inoltre invitato a comunicare, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale i dati identificativi e della patente di guida di colui che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, dati che devono essere necessariamente forniti anche se vi è coincidenza tra proprietario del veicolo e trasgressore.

Per la rateizzazione del verbale di accertamento

La rateizzazione deve essere richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione nel rispetto delle modalità descritte nella sottostante sezione.

Per la presentazione del ricorso avverso al verbale di accertamento

I soggetti a cui sia stato notificato il verbale di accertamento possono presentare ricorso contro lo stesso alternativamente avanti al Prefetto di Lecce entro 60 giorni dalla notificazione ovvero avanti al Giudice di Pace di Lecce entro 30 giorni dalla notificazione.

Non è ammesso ricorso e/o opposizione al preavviso di violazione che viene riposto sul tergicristallo dei veicoli.

Per la prescrizione della sanzione

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.     
Tuttavia il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto secondo le norme del codice di procedura civile
In fase esecutiva, ovvero dopo che le somme sono state iscritte a ruolo, il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni.

  1. Modalità di fruizione

MODALITA' DI PAGAMENTO  
Il verbale di accertamento deve essere pagato entro i termini previsti dalla vigente normativa, mediante una delle seguenti modalità:

    • tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT33Z0306979933000000155585
    • tramite bollettino postale sul c/c 13722731 intestato a  “Polizia Locale del Comune di Salice Salentino”

IMPORTANTE: Si ricorda che per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario e con altri strumenti elettronici, l’effetto liberatorio per il pagatore e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell’importo sul conto di questo ente e non dalla data di effettuazione dell’operazione (Ministero dell’Interno Circolare 14/01/2016, n. 300/A/227/16/127/34).

Il preavviso di accertamento può essere pagato, entro 8 giorni dalla data dell’accertamento, solo con le modalità riportate sul preavviso stesso, ovvero:

  • tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT33Z0306979933000000155585
  • tramite bollettino postale sul c/c 13722731 intestato a  “Polizia Locale del Comune di Salice Salentino”
  • tramite PagoPA, che è un nuovo sistema di pagamento per le pubbliche amministrazioni. Il cittadino, seguendo le indicazioni contenute nel preavviso, dovrà collegarsi al sistema che, sulla base dei dati inseriti, genererà un codice univoco con cui poi procedere al pagamento.

Si avvisa che:

  • non è possibile pagare il verbale direttamente presso gli uffici della Polizia Locale o nelle mani degli agenti accertatori, ad esclusione dei casi previsti dall’art. 207 del C.d.S..
  • non è possibile pagare il PREAVVISO di accertamento qualora la violazione accertata comporti decurtazione punti dalla patente di guida. In tal caso occorre attendere la notifica del verbale.

Ai sensi dell’art. 207 del C.d.S. quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia citate, viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri predetti e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

RATEIZZAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO

Ai sensi dell’art. 202 bis C.d.S. possono chiedere la rateizzazione tutti coloro che posseggono i seguenti requisiti:

  • siano destinatari di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro;
  • versino in condizioni economiche disagiate;
  • abbiano un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La rateizzazione deve essere richiesta entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione utilizzando il modulo allegato (Domanda per rateazione verbale art. 202 Codice della Strada).

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'ufficio competente dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall' articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all' articolo 203 del Codice della Strada e di ricorso al giudice di pace di cui all' articolo 204-bis del medesimo Codice.   
A decorrere dal 61°(sessantunesimo) giorno dalla notifica e fino ad iscrizione a ruolo, l'interessato può avanzare istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Comunale delle Entrate (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 20/12/2000 come successivamente modificato ed integrato, da ultimo mediante D.C.C. n. 21 del 26/03/2019) utilizzando il modulo allegato (Domanda per rateazione verbale Regolamento Comunale Entrate).

RATEIZZAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE

Per ottenere la rateizzazione della cartella di pagamento, l'interessato deve rivolgersi al Concessionario che ha emesso il titolo. E' possibile trovare maggiori informazioni sul sito dell’Agenzia delle Riscossioni.

  1. Normativa di riferimento
  • D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada";
  • D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".
  • Decreto legge 69/2013, art. 20
  • D. Lgs. n. 248 del 31 dicembre 2007 - (Legge Finanziaria) convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008, che ha modificato l'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973
  1. Reclami ricorsi opposizioni

Un cittadino che riceve un verbale di violazione che prevede una sanzione amministrativa (pagamento di una multa) può opporsi facendo ricorso all'autorità amministrativa (Prefetto) o giudiziaria (Giudice di Pace), chiedendo che siano valutate le sue ragioni.   
I due tipi di ricorso sono alternativi, ovvero non si può ricorrere a entrambe le autorità perché il ricorso all'una esclude il ricorso all'altra.

Ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 C.d.S.

Si tratta di un ricorso amministrativo che deve essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale:

  • direttamente dall'interessato o da persona delegata presso il Front Office della Polizia Locale per il successivo invio alla Prefettura;
  • trasmesso per raccomandata A/R alla Polizia Locale per il successivo invio alla Prefettura;
  • trasmesso per raccomandata A/R direttamente al Prefetto di Lecce.
  • direttamente dall'interessato o da persona delegata presso il Front Office della Polizia Locale (per il successivo invio alla Prefettura), nei giorni ed orari di apertura al pubblico e preferibilmente previo appuntamento da concordare telefonicamente al nr. 0832 731348;
  • tramite PEC all’indirizzo pm.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it

Con il ricorso è possibile chiedere l'audizione personale.

Il Prefetto valutate le motivazioni addotte nel ricorso, emette un'ordinanza che può essere di accoglimento e quindi dispone al Comando Polizia Locale l’archiviazione del verbale impugnato ovvero di rigetto e quindi ingiunge al ricorrente il pagamento di una somma non inferiore alla metà del massimo edittale. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

 Ricorso al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S.

Si tratta di un ricorso giurisdizionale che deve essere presentato presso il Giudice di Pace di Lecce entro 30 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale:

  • direttamente dall'interessato o da persona delegata;
  • trasmesso per raccomandata A/R.

Contestualmente al ricorso può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato; se il Giudice accoglie la domanda, l'efficacia del verbale è sospesa fino al pronunciamento e di conseguenza sono sospesi anche i termini per il pagamento.
Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al G.d.P. è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 D.P.R. n. 115/2002 più spese forfettizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30 dello stesso D.P.R. Per ulteriori precisazioni al riguardo si rinvia al sito del Giudice di Pace di Lecce.      
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente ovvero con l'assistenza di un difensore.

All'udienza di comparizione delle parti è obbligatoria la presenza del ricorrente o del difensore, se nominato, altrimenti, previa valutazione del Giudice di Pace, viene convalidato con ordinanza del Giudice il verbale di accertamento impugnato.     
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione.


Si avvisa che:

  • Non può essere promosso ricorso contro il PREAVVISO del verbale di accertamento (il foglio rosa che viene lasciato sul parabrezza del veicolo), essendo l’istituto espletabile solo dopo la notifica del verbale.
  • Non può essere promosso ricorso contro un verbale di accertamento per il quale si sia effettuato il pagamento della sanzione.
  • Al ricorso deve essere allegato il verbale in originale; inoltre, possono essere allegati documenti di qualsiasi genere ritenuti utili a sostenere le motivazioni in esso addotte.

 

POTERE SOSTITUTIVO

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

  1. Circolazione e sosta: il contrassegno di parcheggio per disabili

Le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta” possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno di parcheggio per disabili”. Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato dal ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151) , permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.

La possibilità di ottenere il "contrassegno di parcheggio per disabili" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).

Per la concessione del contrassegno l'interessato deve innanzitutto rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o è non vedente.

Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale.

Per evitare la “doppia visita” (commissione invalidità e medicina legale), nel 2012 è stata approvata una specifica previsione normativa (art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35) che opportunamente attribuisce alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Conseguentemente i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitaria previsti dal Regolamento del Codice della strada, riportano l’annotazione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).”

Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.

A questo proposito è utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.

Riferimenti e contatti

Ufficio - Comando

Front Office della Polizia Locale

E-mai

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

19/01/2021, 04:44